Videosorveglianza nei luoghi di lavoro. Nulla osta se attivabile solo ad allarme inserito
3 gennaio 2018
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), a seguito di numerose istanze ricevute da parte di imprese che intendono procedere all’istallazione di impianti di allarme o antifurto dotati anche di videoverifica, ossia di videocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all’interno dei luoghi di lavoro, ha fornito mediante la nota n. 299/2017, le indicazioni operative sul tema.
L’installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell’ambito di applicazione dell’art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all’autorizzazione da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Essendo tali impianti finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, qualora le videocamere si attivino esclusivamente con l’impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo “preterintenzionale” sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.
Infine l’Ispettorato, in relazione all’evidente esigenza di celerità nell’attivazione dei predetti impianti, invita gli Uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi rapidi stante l’inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.