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Antincendio: nuova regola tecnica per campeggi e villaggi turistici

29 luglio 2019

Novità per la regola tecnica antincendio per campeggi e villaggi turistici.

È quanto dispone il decreto del ministero dell'Interno 2 luglio 2019 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Nel nuovo decreto vengono:

distinte le attività di nuova costruzione da quelle già esistenti;

categorizzate le attività ai fini antincendio;

indicate le misure minime di sicurezza per le diverse categorie antincendio.

La nuova regola tecnica sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014. Per le attività in regola con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il nuovo decreto non comporta adempimenti.

In particolare sul fronte degli impianti l’area adibita a campeggio o struttura ricettiva deve essere dotata di segnalatori del tipo a pulsante manuale opportunamente distribuiti ed ubicati a distanza reciproca non superiore a 80 m.

La segnalazione di allarme proveniente da uno qualsiasi dei rive latori o pulsanti deve determinare una segnalazione ottica ed acustica di allarme di incendio presso un luogo presidiato durante le ore di attività. L’impianto di rivelazione deve consentire l’eventuale trasmissione a distanza delle segnalazioni di allarme, in posti predeterminati in un piano operativo interno di emergenza.

L’area dell’insediamento ricettivo deve essere munita di un sistema di allarme acustico in grado di avvertire gli ospiti e il personale presenti delle condizioni di pericolo in caso di incendio. I dispositivi sonori devono avere caratteristiche e ubicazione tali da poter segnalare il pericolo a tutti gli utenti. Il comando del funzionamento simultaneo dei dispositivi sonori deve essere posto in ambiente presidiato, sotto il continuo controllo del personale preposto; può essere previsto un secondo comando centralizzato ubicato in un locale distinto dal precedente che non presenti particolari rischi d’incendio. Ove vi siano locali muniti di impianto fisso di rivelazione e segnalazione d’incendio, il sistema di allarme deve funzionare automaticamente.

Il funzionamento del sistema di allarme deve essere garantito anche in assenza di alimentazione elet trica principale, per un tempo non inferiore a 30 minuti. Per le strutture turistico ricettive di tipo 3 il sistema di allar me deve essere integrato da un sistema di diffusione sonora, anche di tipo mobile, che consenta la diffusione di avvisi allo scopo di dare avvio alle procedure di emergenza nonché alle connesse operazioni di evacuazione. Le procedure di diffusione dei segnali di allarme devono essere opportunamente regolamentate nel piano di emergenza.

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